Un ex calciatore professionista contesta le norme che disciplinano i rapporti contrattuali tra calciatori e club. La normativa di cui trattasi, intitolata «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori» (RSTC), è stata adottata dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), un’associazione responsabile dell’organizzazione delle competizioni calcistiche a livello mondiale.
Dette norme, attuate sia dalla FIFA sia dalle federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, si applicano, tra l’altro, a una situazione in cui sia pendente una controversia tra un calciatore e un club in merito alla risoluzione del contratto senza giusta causa. In ipotesi del genere, il calciatore in parola e qualsiasi club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento di un’indennità dovuta al club di provenienza dello stesso. Al calciatore e al nuovo club possono altresì essere inflitte sanzioni sportive e finanziarie in caso di inadempimento. Inoltre, la federazione di appartenenza del club di provenienza del calciatore può negare il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento alla nuova federazione presso cui è iscritto il nuovo club del calciatore finché è in corso la controversia con il club di provenienza.
Il calciatore professionista aveva firmato un contratto con il club calcistico russo Lokomotiv Mosca ma appena un anno più tardi lo stesso si vedeva risolvere detto contratto da parte del medesimo club per presunto inadempimento e «risoluzione del contratto senza giusta causa». La Lokomotiv Mosca si è rivolta alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA per ottenere una condanna alla corresponsione di un’indennità e il calciatore ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle retribuzioni non pagate. Il calciatore sostiene che la ricerca di un nuovo club si è rivelata difficile perché, in forza dell’RSTC, qualsiasi nuovo club sarebbe stato condannato in solido con lui al pagamento dell’indennità dovuta alla Lokomotiv Mosca. Egli afferma che un eventuale accordo con il club belga Sporting du Pays de Charleroi è fallito a causa delle condizioni previste dall’RSTC e ha citato la FIFA e l’URBSFA (organismo direttivo del calcio belga) dinanzi a un organo giurisdizionale belga per ottenere il risarcimento del danno e del lucro cessante pari a EUR 6 milioni.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Maciej Szpunar propone alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal giudice belga dichiarando che le norme della FIFA che disciplinano i rapporti contrattuali tra i giocatori e i club possono risultare contrarie alle norme dell’Unione sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle persone.
Lo stesso ritiene che non possano esservi dubbi circa la natura restrittiva dell’RSTC per quanto riguarda la libera circolazione. Dette disposizioni sono tali da scoraggiare e dissuadere i club dall’ingaggiare il calciatore per timore di esporsi a rischi finanziari. Le sanzioni sportive a cui sono sottoposti i club che ingaggiano il calciatore possono effettivamente impedire a un calciatore di esercitare la propria professione presso un club avente sede in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza, l’avvocato generale Szpunar rileva che, per loro stessa natura, le disposizioni dell’RSTC limitano la possibilità per i calciatori di cambiare club e, viceversa, per i (nuovi) club di ingaggiare calciatori, in una situazione in cui un calciatore abbia risolto il suo contratto senza giusta causa. In tal modo, l’RSTC, limitando la possibilità dei club di ingaggiare calciatori, incide necessariamente sulla concorrenza tra club nel mercato dell’acquisizione di calciatori professionisti.
Le restrizioni della concorrenza possono essere giustificate solo nell’ipotesi in cui esse abbiano per oggetto di restringere la concorrenza tra club e qualora ne sia dimostrata la necessità per il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine. Analogamente, le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori possono essere giustificate se sia provato che è possibile non applicare la norma sulla responsabilità solidale qualora sia dimostrato che il nuovo club non è stato coinvolto nella risoluzione anticipata e ingiustificata del contratto del calciatore. Le norme relative al rilascio del certificato internazionale di trasferimento potrebbero essere giustificate qualora si possa dimostrare che possono essere adottate misure provvisorie efficaci, reali e rapide in un’ipotesi in cui ci sia stata una mera asserzione che un calciatore non ha rispettato le condizioni del contratto che ha portato alla risoluzione dello stesso da parte del club.