Arbitrato sportivo: l’avvocata generale Ćapeta propone che i lodi arbitrali del Tribunale arbitrale dello sport debbano poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale completo da parte dei giudici nazionali al fine di garantire la compatibilità della regolamentazione FIFA con la normativa dell’Unione…
Il principio della tutela giurisdizionale effettiva osta a una norma nazionale che limita l’accesso ai giudici nazionali e il controllo di tali lodi da parte dei suddetti giudici
Una società calcistica belga, il Royal Football Club Seraing, ha concluso con una società maltese, la Doyen Sports1, un contratto di trasferimento dei diritti economici di diversi calciatori. La commissione disciplinare della Fédération internationale de football association (FIFA) ha ritenuto che tale accordo violasse le norme della FIFA che vietavano la proprietà da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori. Tale commissione ha imposto talune misure disciplinari al Royal Football Club Seraing, confermate dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e dal Tribunale federale svizzero.
Al fine di far dichiarare che le norme della FIFA che vietano la proprietà da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori violano il diritto dell’Unione, la Doyen Sports ha adito i giudici belgi. Tali giudici hanno declinato la loro competenza per il motivo che il diritto belga attribuisce autorità di cosa giudicata a taluni tipi di lodi arbitrali commerciali, ivi compresi i lodi del TAS. Investita di un ricorso, la Corte di cassazione del Belgio chiede alla Corte, in particolare, se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di siffatte disposizioni nazionali a un lodo arbitrale che è stato verificato unicamente da un giudice di uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocata generale Tamara Ćapeta considera che gli operatori sportivi dell’Unione soggetti al sistema di risoluzione delle controversie della FIFA devono poter disporre di un accesso diretto e di un controllo giurisdizionale completo, da parte di un giudice nazionale, di tutte le norme del diritto dell’Unione, e ciò nonostante un lodo definitivo del TAS.
L’avvocata generale distingue l’arbitrato sportivo dall’arbitrato commerciale per due motivi.
In primo luogo, ella chiarisce che una caratteristica essenziale dell’arbitrato commerciale è la libera accettazione della clausola compromissoria da entrambe le parti. Tale caratteristica giustifica la limitazione del controllo dei giudici nazionali, nell’ambito dell’arbitrato commerciale, alle questioni di ordine pubblico. Tuttavia, tale giustificazione non si applica al tipo di clausola compromissoria sportiva di cui trattasi nel caso di specie. Le clausole arbitrali sportive della FIFA sono obbligatorie. Gli operatori sportivi soggetti alle norme della FIFA non hanno altra scelta se non quella di sottoporre le loro controversie alla commissione disciplinare della FIFA e, successivamente, al TAS. I lodi emessi nell’ambito di tale sistema non possono quindi limitarsi a questioni di ordine pubblico e devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale completo.
In secondo luogo, l’avvocata generale Ćapeta chiarisce che il sistema di risoluzione delle controversie istituito dallo statuto della FIFA è caratterizzato dal suo carattere autosufficiente. Contrariamente a una controparte in un arbitrato commerciale, la FIFA può eseguire autonomamente il lodo arbitrale vietando ai giocatori o ai club o associazioni di partecipare alle proprie competizioni. In altri termini, la FIFA non ha bisogno di rivolgersi a un giudice. Gli Stati membri devono quindi consentire un accesso diretto a un giudice che disponga del potere di controllare giudiziariamente la compatibilità delle norme della FIFA con il diritto dell’Unione, anche qualora un lodo arbitrale del TAS che applica tali norme sia stato confermato dal Tribunale federale svizzero.