Il Questore di Ascoli Piceno, a conclusione degli accertamenti condotti dall’ Arma dei Carabinieri, ha adottato un provvedimento preventivo di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive della durata di 4 anni (DASPO) nei confronti del calciatore del Roccafluvione che in occasione dell’incontro di calcio in oggetto indicato aveva spintonato alla fine del primo tempo il direttore di gara, contestando la propria espulsione, e causando allo stesso lesioni guaribili in 7 giorni.
Come noto, a seguito dell’occorso, la gara era stata sospesa. Il giudice sportivo ha provveduto a squalificare il tesserato sino al 31 dicembre 2023 nonché a infliggere alla squadra di appartenenza la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 e l’ammenda di mille euro.
Lo stesso giocatore è stato inoltre deferito presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno dalla Stazione Carabinieri di Castignano (AP), intervenuta nella circostanza, per la violazione dell’art.6 quater della legge 401/1989 recentemente novellato dalla legge 8 agosto 2019 nr.77 di conversione del decreto legge 14 giugno 2019 nr 53 recante “ Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, che appunto sanziona i responsabili di condotte di violenza o minaccia sia nei confronti degli Steward che degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
Si ribadisce, nella circostanza, che la precitata normativa ha introdotto anche la misura del “DASPO FUORI CONTESTO” , ossia la possibilità del Questore di vietare l’accesso alle manifestazioni sportive ai soggetti resisi responsabili di particolari reati ( es: porto di armi od oggetti atti ad offendere, uso di caschi protettivi, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, estorsione, atti di discriminazione razziale ovvero di odio etnico, nazionale o religioso) indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati commessi in occasione o a causa di eventi sportivi.