Tra il 2009 e il 2010, l’Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) – istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna) – ha concesso varie garanzie ad associazioni collegate a tre società calcistiche professionistiche spagnole della Comunitat Valenciana (comunità autonoma di Valencia), il Valencia CF, l’Hércules CF e l’Elche CF.
Tali garanzie erano destinate a coprire i prestiti bancari sottoscritti da tali associazioni al fine di partecipare all’aumento del capitale delle società calcistiche alle quali erano collegate. Nel caso del Valencia CF, la garanzia concessa è stata incrementata nel 2010 in modo tale da coprire l’incremento del prestito bancario esistente.
Con la decisione del 4 luglio 2016 [1], la Commissione ha constatato che tali misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno a favore delle tre società calcistiche, e ne ha di conseguenza disposto il recupero [2].
Le tre società hanno ciascuna proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 20 marzo 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione per quanto riguarda l’Hércules CF [3].
Con le odierne sentenze, il Tribunale annulla la decisione della Commissione per quanto riguarda il Valencia CF e l’Elche CF.
Sentenza T-732/16 Valencia Club de Fútbol/Commissione:
Il Tribunale esamina, anzitutto, le valutazioni relative alla garanzia accordata dall’IVF per coprire il prestito bancario concesso all’associazione collegata al Valencia CF, la Fundación Valencia. Esso considera che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione a tale proposito nell’avere constatato che sul mercato non era possibile rinvenire alcun premio di garanzia equivalente. Infatti, dopo avere qualificato correttamente il Valencia CF come «impresa in difficoltà», la Commissione ha erroneamente presunto che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in una situazione del genere e, di conseguenza, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia. Inoltre, essa non ha effettuato una valutazione globale tenendo conto di qualsiasi elemento rilevante che le consentisse di determinare se il Valencia CF non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un operatore privato. Il Tribunale dichiara altresì che la Commissione non ha sufficientemente suffragato la constatazione relativa all’assenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito «a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato».
Il Tribunale esamina, poi, le valutazioni relative all’incremento della garanzia deciso nel 2010. La Commissione aveva in particolare concluso che le azioni del Valencia CF acquisite dalla Fundación Valencia e costituite in pegno in favore dell’IVF, a titolo di controgaranzia, avevano un valore «praticamente nullo» alla data in cui era stato concesso tale incremento, segnatamente in quanto il Valencia CF si trovava in difficoltà e realizzava operazioni in perdita. Il Tribunale dichiara che gli elementi sui quali si basano le conclusioni della Commissione su tale punto sono in parte inesatti, atteso che l’esercizio precedente tale concessione era in attivo. Esso osserva inoltre che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione a tale riguardo, poiché non ha tenuto conto di fattori pertinenti quali l’esistenza di un capitale netto ingente della società nonché la realizzazione di un utile al lordo delle tasse nel corso dell’esercizio precedente alla concessione dell’incremento. Tali errori inficiano la valutazione effettuata dalla Commissione del valore delle controgaranzie offerte dalla Fundación Valencia e, di conseguenza, il suo calcolo dell’importo dell’aiuto derivante dall’incremento della garanzia.
Sentenza T-901/16 Elche Club de Fútbol/Commissione:
Il Tribunale accerta che la valutazione da parte della Commissione dell’esistenza di un vantaggio a favore dell’Elche CF è viziata da errori manifesti.
In primo luogo, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell’associazione mutuataria collegata all’Elche CF, la Fundación Elche. Il Tribunale rileva che si tratta di una circostanza pertinente ai fini della valutazione del rischio assunto dal garante pubblico e, di conseguenza, del premio di garanzia che un operatore privato reclamerebbe in simili circostanze. Infatti, sebbene la Fundación Elche non sia identificata dalla Commissione quale beneficiario effettivo del prestito, era comunque lei a beneficiare della garanzia controversa ai sensi del contratto concluso con l’IVF e a dover eventualmente rispondere presso l’IVF delle conseguenze dell’attivazione della garanzia.
In secondo luogo, il Tribunale sottolinea che la Commissione è altresì incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo nemmeno esaminato, al fine di stabilire l’esistenza di un vantaggio, la circostanza pertinente costituita dall’ipoteca su un terreno concessa dalla Fundación Elche all’IVF a titolo di controgaranzia.
In terzo luogo, il Tribunale considera che la Commissione non ha tenuto conto, erroneamente, della ricapitalizzazione dell’Elche CF al fine di stimare il valore delle azioni dell’Elche CF costituite in pegno a favore dell’IVF a titolo di controgaranzia, valore che la Commissione ha giudicato «praticamente nullo».
In quarto luogo, il Tribunale rileva, come nel caso del Valencia CF, che la Commissione, dopo aver accertato che l’Elche CF era un’impresa in difficoltà, ha presunto erroneamente che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di una siffatta impresa e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia. Del pari, il Tribunale critica la Commissione per non avere sufficientemente comprovato la sua conclusione relativa all’insufficienza di operazioni analoghe per determinare il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.
[1] Decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell’Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell’Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (JO 2017, L 55, pag. 12).
[2] Il Valencia era tenuto a pagare EUR 20 381 000 (più gli interessi), l’Hércules EUR 6 143 000 (più gli interessi), e l’Elche, EUR 3 688 000 (più gli interessi).
[3] Sentenza del 20 marzo 2019, Hércules Club de Fútbol/Commissione (T-766/16).