Codacons su vittoria Tar contro AEEG

Nuova vittoria del Codacons al Tar della Lombardia. La seconda sezione del Tar, infatti, ha respinto le richieste dell’Autorità per l’energia e ha confermato la bocciatura degli aumenti delle tariffe elettriche scattati lo scorso 1 luglio. Il Tar non solo ha accolto pienamente le istanze del Codacons, promotore del ricorso contro i rincari tariffari e intervenuto anche stavolta in giudizio, ma ha contestato interamente le tesi sostenute dell’Autorità dall’energia che aveva chiesto la revoca della sospensione degli aumenti per le bollette della luce, aumenti come noto scattati a seguito delle speculazioni dei grossisti.
Scrive il presidente della II sezione del Tar Lombardia, Mario Mosconi, nel nuovo decreto emesso oggi:
" Rilevato che l’Autorità convenuta nella delibera 342 del 24/06/2016 – di cui si chiede di integrare in via istruttoria le allegazioni alla medesima – ha espressamente riconosciuto che “le strategie di programmazione non coerenti adottate dagli utenti del dispacciamento in immissione ed in prelievo nonché le strategie di offerta degli utenti del dispacciamento titolari di unità produttive abilitate hanno compromesso l’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta nei mercati concorrenziali e costituiscono una minaccia al buon funzionamento dei mercati stessi” (v. pagina 5 delibera; cfr. XIII considerando REMIT) […]
Osservato che, a tale ultimo riguardo, le iniziative intraprese dalla citata Autorità per contenere i rilevati fenomeni distorsivi non hanno ancora ottenuto alcun effetto utile soprattutto atto a tutelare, quantomeno provvisoriamente, una vastissima platea di utenti vulnerabili quali possono essere quei consumatori che, sottoscrittori di contratto tipo per adesione, si vedono – uti singoli – imposto dall’esterno un aumento del prezzo della c.d. bolletta in relazione ad un mercato complesso più che rilevante in cui è palese che si agitino ancora posizioni dominanti tendenzialmente monopolistiche e/o cartelli dinamici finalizzati a trasferire ogni rischio di impresa su altri soggetti destinatari, per lo più, di prezzi amministrati; […]
Annotato che, rispetto a tale quadro di insieme e nel considerare parimenti insiemistici alcuni settori relativi di detto mercato complesso, l’Autorità – per declinare la mancanza di un danno grave ed irreparabile per l’utenza debole in discorso – si riferisce ad una misura individuale di un possibile risparmio medio di prezzo nell’arco di un anno ipotetico di consumi, così parcellizzando la vicenda e contradditoriamente mettendo a confronto con masse unitarie mercantili solo singolarità di utenza; […]
Considerato che le affermazioni dell’Autorità sono ripetitive nel declinare la carenza di un danno per il singolo utente debole e che, nella sostanza, per nessuno degli attori più “forti” può declinarsi un’utile comparazione sotto il profilo del danno, atteso infine che non viene enunciato alcun pericolo per la sostenibilità del sistema nella sua interezza".
Tutto ciò considerato il Tar "Dichiara inammissibile la sedicente domanda subordinata sopra descritta e Conferma i presupposti e i disposti tutti di cui al decreto monocratico 911 del 19/07/2016".
"Si tratta di una decisione importantissima che avrà effetti positivi per la totalità delle famiglie italiane – spiega il presidente Marco Maria Donzelli – Le prossime bollette della luce, infatti, non potranno in nessun caso tenere conto dei rincari decisi dall’Autorita’ scattati lo scorso 1 luglio, con vantaggi economici evidenti per gli utenti, che possono aderire alla class action contro gli aumenti delle bollette direttamente sul sito http://www.codacons.it">www.codacons.it"