Ai sensi della direttiva IVA gli Stati membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta alle pubblicazioni in forma cartacea quali libri, giornali e riviste . Al contrario le pubblicazioni digitali sottostanno all’aliquota normale, ad eccezione dei libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un CD-ROM .
La Corte costituzionale polacca, adita dal Difensore civico polacco , dubita della validità di tale differenza di tassazione. Essa chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se ciò sia compatibile con il principio della parità di trattamento e, dall’altro, se il Parlamento europeo sia stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo .
Con la sua odierna sentenza la Corte constata anzitutto che, nei limiti in cui la direttiva IVA ha l’effetto di escludere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, mentre una siffatta applicazione è autorizzata per la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito consentendo di applicare un’aliquota IVA ridotta a determinati tipi di libri, obiettivo che consiste nell’incentivare la lettura.
La Corte passa quindi a verificare se tale differenza sia giustificata. Essa ricorda che una differenza di trattamento è giustificata quando sia collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurarla e sia proporzionata a tale scopo. In effetti il legislatore dell’Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale del rispetto di siffatte condizioni si deve limitare al controllo dell’errore manifesto. In tale contesto, la Corte osserva che l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica è la conseguenza del particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico. Infatti, tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso, si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota IVA loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata. Orbene, escludendo l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza della direttiva IVA. Di conseguenza, una misura siffatta deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico. Peraltro, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta.
Per quanto riguarda l’obbligo di consultare il Parlamento europeo nel corso del procedimento legislativo, la Corte sottolinea che tale obbligo implica che il Parlamento sia nuovamente consultato ogni volta che l’atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale esso è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso. La Corte verifica quindi se fosse necessario consultare nuovamente il Parlamento per quanto riguarda la disposizione della direttiva che limita l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla sola fornitura di libri su supporto fisico . La Corte ritiene, a tale riguardo, che il testo finale della disposizione di cui trattasi altro non sia che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta. Il Consiglio non era dunque tenuto a consultare nuovamente il Parlamento. La Corte ne deduce che la suddetta disposizione della direttiva non è invalida.