Ne consegue che limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell’utilizzo in roaming, conseguenti all’attivazione di una siffatta opzione, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione…
Un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero» è una pratica commerciale mediante la quale un fornitore di servizi di accesso a Internet applica una «tariffa zero» o più vantaggiosa, a tutto o a una parte del traffico di dati associato a un’applicazione o a una categoria di applicazioni specifiche, proposte da partner di detto fornitore di servizi di accesso. Tali dati non sono quindi detratti dal volume di dati acquistato nell’ambito del piano tariffario di base. Una siffatta opzione, proposta nell’ambito di piani tariffari limitati, consente così ai fornitori di servizi di accesso a Internet di accrescere l’attrattiva della loro offerta.
Due giudici tedeschi [1] hanno interrogato la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della limitazione, da parte di un fornitore di servizi di accesso a Internet, della larghezza di banda, della condivisione della connessione (tethering) o dell’utilizzo in roaming allorché il cliente scelga una simile opzione a «tariffa zero». Tali giudici devono pronunciarsi su controversie relative alle suddette limitazioni, che vedono opposte, da un lato, la Vodafone [2] o la Telekom Deutschland [3] e, dall’altro lato, la Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti, Germania) [4] e il Bundesverband der Verbraucherzentralen, un’associazione tedesca per la tutela dei consumatori [5].
Per quanto riguarda la Vodafone, le opzioni a «tariffa zero» denominate «Vodafone Pass» («Video Pass», «Music Pass», «Chat Pass» e «Social Pass») sono valide soltanto nel territorio nazionale, vale a dire in Germania. All’estero, il volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi di imprese partner è detratto dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base. Inoltre, nel caso di utilizzo tramite una condivisione della connessione (punto di accesso senza fili o «hotspot») (tethering), la Vodafone detrae il consumo di dati dal volume di dati compreso nel piano tariffario.
La Telekom Deutschland propone ai suoi clienti finali, per alcuni dei suoi piani tariffari, un’opzione aggiuntiva (qualificata anche come «add-on option») sotto forma di un’opzione tariffaria gratuita del tipo «tariffa zero» denominata «Stream On [6]». L’attivazione di tale opzione consente di non detrarre il volume di dati consumato mediante lo streaming audio e video, fornito da partner di contenuti della Telekom Deutschland, dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base, e dal cui esaurimento deriva, di norma, una diminuzione della velocità di trasmissione. Tuttavia, attivando tale opzione, il cliente finale accetta una limitazione della larghezza di banda a un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che si tratti di streaming video fornito da partner di contenuti o da altri fornitori.
Con le sue sentenze odierne, la Corte di giustizia ricorda che un’opzione a «tariffa zero», come quelle di cui ai procedimenti principali, opera, sulla base di considerazioni di ordine commerciale, una distinzione all’interno del traffico Internet, non detraendo dal piano tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner. Una siffatta pratica commerciale non soddisfa l’obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, quale previsto dal regolamento sull’accesso a un’Internet aperta [7] [8].
Le suddette limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione (tethering) o dell’utilizzo in roaming, dal momento che trovano applicazione unicamente a causa dell’attivazione dell’opzione tariffaria a «tariffa zero», che è contraria al regolamento sull’accesso a un’Internet aperta, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione.
[1] Ossia il Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia) (cause C-854/19 e C-34/20) e l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) (causa C-5/20).
[2] Vodafone GmbH.
[3] Telekom Deutschland GmbH.
[4] Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie, Germania).
[5] Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale dei centri e delle associazioni di consumatori).
[6] Opzione originariamente disponibile nelle varianti «StreamOn Music», «StreamOn Music&Video», «MagentaEINS StreamOn Music» e «MagentaEINS StreamOn Music&Video».
[7] Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2015, L 310, pag. 1 e rettifica in GU 2016, L 27, pag. 14).
[8] V. sentenza della Corte del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C-807/18 e C-39/19; v. altresì CS n. 106/20.